Con la risposta a interpello n. 302 del 21/04/2023, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che può fruire del credito d’imposta ZES un immobile strumentale acquisito in regime di “proprietà superficiaria”.
L’art. 5 comma 2 del DL n. 91/2017, nella formulazione vigente dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, stabiliva che “in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta di cui all’art. 1, c.98 e seguenti, della L. 208/2015, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 10 milioni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, stando alla formulazione letterale della citata disposizione, emerge come il legislatore, nel definire l’ambito oggettivo del credito d’imposta riservato agli investimenti nelle ZES, utilizzi indistintamente sia il termine di “acquisto” che quello più generico di “acquisizione” dei beni o degli “immobili strumentali agli investimenti”.
Pertanto, l’Agenzia non ritiene sussistano motivi ostativi alla possibilità di acquisire, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta ZES, un immobile strumentale in regime di ’’proprietà superficiaria’’, fermo restando che si verifichino tutti gli altri presupposti previsti dalla normativa di riferimento.