Sono esenti da Iva le cessioni di lamine d’oro in quanto parificate alle altre cessioni in oro da investimento.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 13742 del 18 maggio 2023, con cui ha accolto il ricorso della società contribuente in liquidazione.
Sbaglia la Ctr ad escludere che la cessione di 15 chilogrammi di oro in lamine (poi oggetto di sequestro) in Svizzera avesse ad oggetto «oro da investimento» in base alla mera affermazione che si trattava di «materiale oro», senza accertare le caratteristiche per peso e purezza, del prodotto oggetto di cessione.
Ai sensi dell’articolo 1, della legge 7/2000, con il termine l’«oro da investimento», si intende l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli.
Tuttavia, tra le caratteristiche che individuano l’oro da investimento, per le transazioni che rivestano carattere finanziario, i parametri determinati di peso (superiore ad un grammo) e purezza (superiore a 995 millesimi) appaiono decisivi più che alla forma (lingotti o placchette).
Infatti, l’articolo 3, comma 11, della legge 7/2000, prevede l’applicabilità dell’esenzione Iva prevista per le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, anche alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina, parificando così le cessioni in oro in lamina - come nel caso in esame - alle altre cessioni in oro da investimento. Pertanto, sono esenti da Iva le lamine d’oro oggetto di cessione.