È legittimo il diniego di rimborso Irap da parte dell’Agenzia delle entrate in quanto il trasferimento di singoli beni strumentali genera una plusvalenza imponibile, non concorrendo alla determinazione del valore di produzione unicamente quelle generate dalla cessione d'azienda, quale "operazione che genera sempre componenti straordinarie.
Lo ha stabilito la Cassazione, con ordinanza 14777 del 26 maggio 2023, con cui ha rigettato il ricorso di una contribuente.
La contribuente chiedeva il rimborso della maggiore Irap versata, per l'anno d'imposta 2008, in relazione alla plusvalenza derivante dalla dismissione del proprio stabilimento produttivo mediante alienazione del fabbricato, dell'area circostante e di tutti i beni strumentali.
La Ctp di Milano accoglieva il ricorso avverso il provvedimento di diniego opposto dall’Agenzia delle entrate, sul presupposto che l'operazione in questione avesse natura straordinaria, sicché la plusvalenza derivatane non doveva computarsi ai fini della determinazione della base imponibile Irap. La Ctr accolse l’appello dell’Agenzia delle entrate, deducendo la rilevanza, ai fini dell'Irap, delle plusvalenze generate dalla cessione di singoli cespiti strumentali allo svolgimento dell'attività d'impresa.
Col successivo ricorso in Cassazione la contribuente denunciava la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 4 comma 1, e 5, commi 1, 3 e 5, per avere la C.T.R. erroneamente escluso il carattere di "straordinarietà" dell'operazione economica in discorso, la quale invece deve considerarsi "del tutto assimilabile, per caratteristiche, funzione ed effetti, al trasferimento di azienda.
La Cassazione ha rigettato il ricorso ricordando che la determinazione della base imponibile dell'Irap, ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 11 comma 3, comprende le minusvalenze e plusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (cfr. Cass. 2145/2019).
Nel caso di specie, a fronte della incontestata ricostruzione delle circostanze di fatto rilevanti (nel senso dell'avvenuta alienazione frazionata di tutti i beni strumentali all'esercizio dell'impresa), l'interpretazione della norma fatta propria dalla pronuncia impugnata si mostra pienamente legittima, nella parte in cui ricusa l'impostazione della contribuente che enfatizza unicamente l'apprezzamento complessivo ex post dell'effetto dell'operazione (come cessione d’azienda).