È disponibile in consultazione, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la bozza di circolare relativa alla disciplina di tassazione delle cripto-attività, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023. In particolare, nel documento viene illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dai co. 126 - 147, L. 197/2022 e le nuove regole applicabili dal 1/01/2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
La consultazione pubblica intende permettere all’Agenzia di valutare se recepire eventuali contributi ricevuti. Le osservazioni vanno inviate entro il 30 giugno 2023 all’indirizzo di posta elettronica [email protected], secondo lo schema: tematica; paragrafo della circolare; osservazione; contributo; finalità.
Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione
Nella circolare viene illustrato il quadro normativo di riferimento in ambito europeo, il regime fiscale vigente prima delle novità apportate dalla legge n. 197/2022 e le nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2023 con riguardo alle plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Lo schema di documento di prassi, a tal proposito, ricorda che il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Nell’ambito applicativo della norma rientra ogni fenomeno reddituale riconducibile alla “detenzione”, rimborso e al “trasferimento” di “valori” e “diritti”, mediante la tecnologia distribuita (“distributed ledger technologies”).
Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni riguardanti cripto-attività sono imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate (articolo 5 del Tuir), ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nello stesso territorio, come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
La norma prevede, inoltre che:
In merito, lo schema di circolare precisa che la cessione degli NFT da parte dell’autore non determina un reddito diverso ai sensi della disposizione menzionata sopra. Si afferma che il medesimo
In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%, con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 30 settembre 2023 anziché entro il 30 giugno 2023, in seguito alla proroga annunciata dal Mef con il comunicato stampa dello scorso 13 giugno.
La legge di bilancio, inoltre, offre la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW, della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto‑attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.Infine, il legislatore ha disposto una disciplina ad hoc in materia di imposta di bollo sui rapporti aventi a oggetto le cripto-attività. Questa è stata fissata nella misura del 2 per mille annui del relativo valore, nonché dell’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.