Con un comunicato stampa del 03/07/2023, il CNDCEC ha chiesto al Governo che vengano emanati quanto prima i provvedimenti attuativi della riforma della mediazione, contenuta nel DLgs. 149/2022 (riforma del processo civile), operativa dallo scorso 30 giugno.
“Il 30 giugno scorso è entrata in vigore la seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione, ma i relativi decreti ministeriali non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”.
È quanto afferma il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio. Il numero uno della categoria lancia quindi un appello al Governo “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili”.
“La nostra preoccupazione – aggiunge la consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco – è che l’omessa regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale. C’è il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio. Una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese. L’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma”.
I commercialisti ricordano come le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa. A tal riguardo, e più nello specifico agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.