Con il messaggio n. 2913 dell'08/08/2023, l’INPS ha reso noto il rinvio alla mensilità di novembre del pagamento della misura di assegno unico con importi calcolati al minimo per la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE.
Con il messaggio n. 2856/2023 sono stati illustrati i criteri di gestione delle domande di assegno unico e universale adottati dall’Istituto in presenza di attestazione ISEE recante omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), relativamente ai dati del patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali auto dichiarati, evidenziando che dalla competenza di settembre 2023 la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione avrebbe comportato l’attribuzione degli importi minimi di cui all’art. 4 commi da 1 a 8 del DLgs. 230/2021.
In considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, come anticipato con il messaggio di ieri l’INPS ha comunicato che si procederà al pagamento della misura di assegno unico con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre garantendo così agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE con le modalità indicate dal messaggio n. 2856.
Resta fermo in caso di presentazione sia di una nuova DSU priva di difformità, sia della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell’ISEE da parte dell’utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell’anno di presentazione della DSU).