Con la risposta ad interpello n. 436 del 27/09/2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di trasferire alla società consolidante il credito dell’imposta sostitutiva versata in caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione che risulta in sospensione d’imposta.
Ai fini della disciplina fiscale dei saldi attivi, si applica l’art. 13 comma 3 della L. 342/2000, per il quale, se vengono attribuiti ai soci, concorrono a formare il reddito imponibile della società aumentati dell’imposta sostitutiva corrispondente.
Si richiama sul tema la risposta n. 492/2022 con cui veniva chiarito che ''Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.''. Quindi la società che distribuisce la riserva è tenuta ad assoggettare a tassazione la stessa riserva aumentata della relativa imposta sostitutiva.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della legge n. 342/2000, nell'ipotesi di distribuzione delle cosiddette riserve ''in sospensione di imposta'', al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata nei precedenti esercizi.In pratica, nell'ipotesi di distribuzione delle riserve ''in sospensione di imposta'', la normativa prevede la tassazione delle somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della relativa imposta sostitutiva, garantendo contestualmente il recupero della stessa imposta mediante attribuzione di un credito, utilizzabile in compensazione direttamente ovvero cedibile alla consolidante secondo le regole previste per il regime di tassazione del consolidato nazionale (articolo 7 lettera b), del Dm. 1° marzo 2018).
Anche nel caso in esame, quindi, l’Agenzia ritiene che il credito d'imposta maturato dall'istante, a seguito di distribuzione delle riserve ''in sospensione di imposta'', possa essere trasferito alla consolidante per un ammontare non superiore all'Ires risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, ai fini dell'utilizzo in compensazione orizzontale, in misura tale da non eccedere il limite originariamente indicato dall'articolo 25 del Dlgs n. 241/1997, elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro.