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Notizie Flash 04/10/2023

Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico

Adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico

Con la pubblicazione inGU del DM 29/08/2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ufficializza l’avvenuto adeguamento del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. Le misure di integrazione salariale previste includono l’assegno ordinario e straordinario nonchè gli interventi formative.

Il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, con l’adeguamento operato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 settembre 2023, si occupa delle aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale.

Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende di trasporto, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende già ricomprese alla data di istituzione del Fondo nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Il Fondo ha lo scopo di:

  • assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di un assegno di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dall'art. 11 e dall'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modifiche e integrazioni;
  • contribuire allo svolgimento di programmi formativi;
  • assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative.

Il Fondo provvede:

  •  all'erogazione di assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
  • al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l'effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • all'erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
  • all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successive sessanta mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

L'importo dell'assegno di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.

L’erogazione avviene secondo i seguenti limiti di durata:

  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie;
  • ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di cinque e fino a quindici dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali sia ordinarie che straordinarie
  •  ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti:
  • per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile, per causali ordinarie;
  • per una durata massima di ventiquattro mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per riorganizzazione aziendale, nonchè per la realizzazione di processi di transizione, per una durata massima di dodici mesi anche continuativi, per crisi aziendale;
  • per una durata massima di trentasei mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile, in caso di contratti di solidarietà.
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