Con il Pronto Ordini n. 86 del 03/10/2023, il CNDCEC ha fornito chiarimenti in merito all'incompatibilità tra lo svolgimento della professione e l'esercizio dell'attività d'impresa.
L’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 2005 dispone, in via generale, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Trattasi di una specifica ipotesi di incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio di attività di impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui.
Il secondo comma del citato articolo dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l’incompatibilità è esclusa se tale attività è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
In caso di attività di impresa svolta dall’iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), dunque, l’incompatibilità viene meno qualora l’attività d’impresa sia diretta:
Quindi, l’Ordine, sulla base di tutti gli elementi e le informazioni acquisiti, dovrà, pertanto, verificare se l’attività svolta dall’iscritto, in linea di principio incompatibile con l’esercizio della professione, sia tuttavia consentita in quanto (configurabile come) attività di mera gestione ovvero di mera conservazione dei beni immobili di proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo non è consentita la vendita dell’immobile).
A tal fine, in linea con quanto evidenziato nelle “Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 139/2005” si dovrà accertare che l’attività svolta sia di pura gestione degli immobili e che l’iscritto non svolga per proprio conto l’attività agrituristica con qualifica IAP del dottore commercialista.