Nell’ambito dell'Accordo tra Italia e Svizzera, ai fini dell'individuazione dei «vecchi frontalieri» da parte dello Stato italiano, si deve qualificare lavoratore frontaliere colui che esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e non si richiede l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al comune di residenza.
Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2024 alle interrogazione parlamentare n. 5-02058 e 5-02061.