NellaGU dell’UE del 28 giugno 2024 serie L è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Sul punto è stato evidenziato che la trasformazione a zero emissioni nette sta già comportando enormi mutamenti di natura industriale, economica e geopolitica in tutto il mondo, che diventeranno sempre più pronunciati man mano che il pianeta progredirà nei propri sforzi di decarbonizzazione. L'Unione deve rispondere a tali sviluppi attuando nel contempo le transizioni energetica, climatica e ambientale. Una solida base produttiva è un elemento fondamentale per garantire l'accesso alle tecnologie a zero emissioni nette e per mantenere posti di lavoro di qualità nell'Unione. A tal fine è necessario che l'Unione preservi la propria competitività, anche attraverso l'innovazione, in particolare per quanto riguarda le tecnologie pulite.
L'obiettivo generale del regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro che garantisca l'accesso dell'Unione a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, anche incrementando la capacità di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e le relative catene di approvvigionamento per salvaguardarne la resilienza, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e della neutralità climatica, quale definita nel regolamento (UE) 2021/1119, nell'intento di decarbonizzare l'economia e la società dell'Unione, e contribuendo a creare posti di lavoro di qualità nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, migliorando in tal modo anche la competitività dell'Unione.
Per conseguire l'obiettivo generale il regolamento stabilisce misure volte a:
Ad eccezione degli articoli 33 e 34 del regolamento, che si applicano alle tecnologie innovative a zero emissioni nette e ad altre tecnologie innovative, il presente regolamento si applica alle tecnologie a zero emissioni nette.
Le materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1252 sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
Nel caso di impianti di produzione integrati riguardanti la produzione di materiali che rientrano nell'ambito di applicazione sia del regolamento (UE) 2024/1252 sia del regolamento, è il prodotto finale degli impianti a determinare quale regolamento si applichi.
Ad eccezione degli articoli 5, 25, 26 e 28, il regolamento si applica ai progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica che fanno parte della catena di approvvigionamento di una tecnologia a zero emissioni nette e che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente dei processi industriali in misura fattibile dal punto di vista tecnico.