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Notizie Flash 19/07/2024

Assistenza fiscale: gestione conguagli da parte dell’INPS

Assistenza fiscale: gestione conguagli da parte dell’INPS

Con il messaggio n. 2640 del 17/07/2024l’INPS conferma anche per il 2024 lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

L’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

I modelli 730/4 sono trasmessi dall’Agenzia delle Entrate all’INPS e riportano i conguagli derivanti dall’abbinamento della dichiarazione 730, che i sostituti d'imposta effettueranno sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali, ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.

Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l’INPS effettuare o completare i conguagli 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici:

  • codice CP, conguaglio non possibile parziale;
  • codice CT, conguaglio non possibile totale.

A partire dallo scorso anno 2023, per il modello 730 è previsto un ulteriore codice diniego: codice ES, diniego per soggetti residenti all’estero.

Servizio online Assistenza fiscale

Ai fini dell’assistenza fiscale 2024, i contribuenti, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, presente sul sito istituzionale.

Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di:

  • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;
  • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

Gestione delle risultanze contabili

Nei casi in cui l’Istituto, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4 (ad esempio, a seguito della cessazione della prestazione, del decesso del dichiarante o di incapienza dei pagamenti spettanti), invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate.

Il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.

Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del predetto limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.

Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.

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Articolo
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Via libera al recepimento della Direttiva CSRD
Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2022/2464, cosiddetta Corporate Sostenibility Reporting Directive (CSRD), al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario. Il testo prevede, in particolare, l’estensione alle piccole e medie imprese diverse dalle microimprese degli obblighi di reporting non finanziario, già a carico delle imprese di grandi dimensioni, e la sostituzione della rendicontazione non finanziaria con la rendicontazione di sostenibilità.
Fisco passo per passo 02/09/2024
MICAR: regolamentazione minima valida per tutte le cripto attività
Il Consiglio dei Ministri del 30/08/2024, su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo relativo all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937. Il provvedimento tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni delle Camere.
Fisco passo per passo 02/09/2024
Modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0
Circa le modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante. L’art. 13 del DM 24/07/2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito prenotato.
Fisco passo per passo 02/09/2024
PA: stabiliti i criteri ambientali minimi per l'affidamento dei contratti a prestazione energetica
È stato pubblicato sulla GU 202 del 29/08/2024, il DM 12/08/2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici peri sistemi edifici-impianti (CAM EPC). Il documento è stato elaborato in attuazione del Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), adottato con DM 03/08/2023del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Fisco passo per passo 02/09/2024
Applicazione esenzione da bollo per pubblici concorsi
Con la risposta a interpello n. 177 del 29/08/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione dal tributo di bollo è prevista per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l'assunzione in servizio anche temporanea. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello n. 177 del 29 agosto 2024, il trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi indetto ai sensi degli articoli 152 e seguenti, D.lgs. 50/2016 Con riferimento all'imposta di bollo, l’Agenzia rileva che l'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede il pagamento dell'imposta di bollo sin dall'origine, nella misura di 16 euro per ogni foglio, per le Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Fisco passo per passo 02/09/2024
CNDCEC - disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stato ascoltato in audizione presso la Commissione Giustizia in riferimento alle previsioni dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 14/2019. Il Consiglio Nazionale ha sottoposto all’attenzione dei Componenti della seconda Commissione istituita presso la Camera dei Deputati alcune proposte di miglioria dei testi.
Fisco passo per passo 02/09/2024
L'applicazione dell'Iva al 4 ai fertilizzanti
Con la risposta n. 4 del 30/08/2024, l’Agenzia delle entrate nell’ambito di una consulenza giuridica, ha chiarito che l'Iva al 4 è applicabile ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti in Italia o immessi nel mercato interno a seguito della prevista autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, MASAF). Il chiarimento dell’Agenzia è richiesto da un’associazione che, tra l’altro, svolge attività di assistenza e consulenza nel campo della produzione e uso di fertilizzanti, della nutrizione delle colture e della scienza del suolo.
L’evoluzione della Giurisprudenza 02/09/2024
La dichiarazione tardiva dopo l’accesso stoppa l’accertamento induttivo
Legittima la presentazione della dichiarazione dei redditi tardiva anche a verifica già iniziata. Il contribuente, può ottenere l'annullamento dell'accertamento induttivo ma deve comunque pagare le sanzioni.
L’evoluzione della Giurisprudenza 02/09/2024
Crisi di liquidità per inadempimento della PA ed esimente per le sanzioni di natura tributaria
La crisi di liquidità del contribuente dovuta a reiterati inadempimenti da parte della pubblica amministrazione non configura un’ipotesi di forza maggiore tale da costituire esimente dall’applicazione delle sanzioni tributarie: è notorio e prevedibile, infatti, che la pubblica amministrazione paghi con ritardo. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 20491 del 24 luglio 2024, con cui ha rigettato il ricorso della società.