Il decreto stabilisce che entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1, il GSE pubblica il bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità, che contiene almeno le seguenti informazioni:
- il volume di energia elettrica nella sua disponibilità nei limiti della produzione attesa, comprese le relative garanzie di origine, nonché il profilo di cessione contrattuale;
- il prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;
- i criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che deve essere realizzata, anche tramite terzi, da parte dei clienti finali energivori, in funzione del volume di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione;
- gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione e le garanzie richieste.
Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando, i clienti finali energivori presentano una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità dal GSE nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica. In caso di aggregazione, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell’aggregazione;
- il cliente finale energivoro può indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale lo stesso rinuncia all’assegnazione senza escussione della cauzione;
- il cliente finale energivoro si impegna a:
- realizzare ovvero a far realizzare da un soggetto terzo nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili la cui entrata in esercizio deve avvenire entro i quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale o al soggetto terzo;
- sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere da un soggetto terzo, il contratto di restituzione dell’energia elettrica oggetto di anticipazione, entro i quaranta mesi successivi alla data di stipula del contratto di anticipazione;
- prestare idonea garanzia nei termini e con le modalità definite dal GSE nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1, anche attraverso l’eventuale previsione di strumenti di ripartizione dei rischi tra i clienti finali energivori interessati.
A copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia di cui all’articolo 5, comma 2, può essere riconosciuto un contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti «de minimis» per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell'arco di tre anni, considerati su base mobile, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento europeo.
Il contributo è riconosciuto sulla base dei costi documentati delle garanzie richieste dal GSE, attraverso la regolazione degli importi nell'ambito dei contratti di anticipazione.