La Risoluzione n. 52/2024 dell’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo, modificandone un secondo, in relazione all’ecobonus per i veicoli meno inquinanti. Il DPCM del 20 maggio 2024, all'articolo 5, ha disciplinato il contributo per l'installazione di impianti a GPL o metano per autotrazione su veicoli di categoria M1. Il bonus viene recuperato dalle imprese che fabbricano i dispositivi, sotto forma di credito d’imposta, compilando il modello F24 e utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il Decreto del MIMIT del 3/06/2024 ha delineato le disposizioni per queste sovvenzioni. La RM n. 52 ha quindi istituito il codice tributo "7071", denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta - articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”.
Ai sensi dell’art. 3, co. 6, del citato DM 3/06/2024, l’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, verifica che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, tenendo conto anche delle eventuali variazioni trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello.
In aggiunta, l’Agenzia ha ridenominato il codice tributo “6903” per coprire l’ecobonus relativo all’acquisto di veicoli nuovi di categoria M1, N1 e N2 che producono basse emissioni inquinanti, come definito dal DPCM 20 maggio 2024, articolo 2, comma 1, lett. e). Questa misura amplia le incentivazioni per l'uso di veicoli a impatto ambientale minore, favorito grazie alla possibilità di compensare il costo attraverso il credito d’imposta.