Con la Risoluzione n. 51/2024, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo destinato alle operazioni di versamento annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, come previsto dall'art. 13, co. 2, del D.Lgs. n. 41/2024, in seguito alla richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi.
La decisione si basa sulla facoltà accordata dal decreto del Ministero Economia e Finanze (MEF) del 18 luglio 2003 che permette l'incasso dei proventi fiscali ed extratributari rientranti nelle competenze dell'Agenzia dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), seguendo le procedure indicate dall'art. 17 del Decreto Legislativo 241/97.
Il nuovo codice tributo istituito è “5505”, denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13 comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”. Deve essere utilizzato per il pagamento dell'importo previsto per l’iscrizione all’albo degli operatori che vendono ricariche di conti gioco.
Il codice va inserito nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello "F24 Accise". Inoltre, l’Agenzia ha indicato precisamente come completare i vari campi del modello "F24 Accise", tra i quali l'inserimento nella casella "Ente" della lettera "M" e la segnalazione del "codice punto vendita di ricarica" nel campo "codice identificativo".