L'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, che regola lo split payment, associa l'esigibilità dell'Iva (rimane dovuta dall'emittente, per quanto versata direttamente dalla P.A. cliente) al pagamento della fattura. Fino a tale momento l'Iva non risulta essere a debito.
Tuttavia è possibile, per la P.A. acquirente, di optare per il metodo dell'esigibilità anticipata dell'Iva, nel qual caso procede al versamento dell'Iva in via anticipata rispetto al momento in cui si troverà a pagare la fornitura. In tal caso, tuttavia
In tal senso si è espressa l'Agenzia delle entrate nella Risposta ad interpello n. 210 del 25 ottobre.