Come riportato dall’Agenzia di stampa adnkronos, nell’iter di conversione del DL 155/2024 sono stati presentati alcuni emendamenti di particolare rilevanza; tra questi spicca quello relativo alla possibile riapertura dei termini per il versamento rateale delle somme per i soggetti che avevano aderito alla rottamazione- quater.
Le scadenze – Per i soggetti che avevano aderito alla rottamazione – quater, il perfezionamento della procedura dovrà avvenire – per chi ha optato per il pagamento rateale – con il versamento della VI e ultima rata, la cui scadenza, considerati i giorni di tolleranza, è fissata al 09/12/2024.
La decadenza dall’istituto – Si ricorda che in caso di omesso/insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la rottamazione cartelle risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Rimedi alla decadenza – Per consentire ai contribuenti che non hanno ottemperato nei termini previsti al versamento delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, è allo studio del Governo la possibile “riapertura” dei termini per il versamento di tutte le rate scadute, dalla prima alla quinta.
E’ ipotizzabile che il termine per il versamento delle rate scadute venga fissato in coincidenza con la scadenza della VI e unica rata, con l’applicazione della sanzione prevista per la remissione in bonis (sanzione di €. 250 per ciascuna delle rate tardive da “regolarizzare”).
Modalità di pagamento
Le somme dovute possono essere pagate in numerosi modi alternativi. In particolare, è ammesso pagare tramite:
Una copia della comunicazione degli importi, inclusi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nella propria area riservata. Inoltre, è possibile farne richiesta, senza necessità di credenziali, compilando il form dedicato nell’area pubblica del sito dell’AdE-R inserendo il codice fiscale del soggetto che ha fatto la domanda di adesione, allegando la documentazione necessaria al riconoscimento e la casella e-mail dove ricevere la “Comunicazione” e i moduli per pagare.
È in ogni caso esclusa la compensazione.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.