Con la pubblicazione in G.U. della L. n. 166 del 14/11/2024 è in vigore la conversione del DL n. 131/2024 (cd. “Salva infrazioni”), recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Tra le varie misure, nel corso dell'esame alla Camera è stato introdotto l'art. 16-ter, il quale dispone l'abrogazione dell'art. 8, co. 35, L. n. 67/1988 a decorrere dal 1/01/2025. Si tratta della norma che dispone l'esclusione da Iva del riaddebito riferito al distacco del personale dipendente.
In particolare, la disposizione abrogata prevedeva la non rilevanza, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), dei prestiti o distacchi del personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo (si deve trattare di un "full cost aziendale", comprensivo degli oneri previdenziali c/azienda, dell'accantonamento TFR, ecc., senza alcun "margine", nè riduzione dell'importo).
Di conseguenza, dal 2025 il distacco del personale sarà assoggettato ad IVA.