
Lo schema di Decreto-Legge collegato all’attuazione del PNRR, approvato dal CdM del 29/01/2026, prevede, con modifica dell’art. 4-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92, l’innalzamento da €. 5.000 a €. 10.000 del valore della lite attribuito alla competenza del giudice monocratico nel primo grado di giudizio, al fine di accelerare i tempi di definizione delle controversie tributarie (in coerenza con le finalità di efficientamento della giustizia previste dalla Missione 1 del Recovery Plan).
In precedenza, l’art. 4, co. 1, lett. b), L. n. 130/2022 aveva stabilito tale competenza per le controversie di valore fino a €. 3.000 per i ricorsi notificati dal 1/01/2023; successivamente, l’art. 40, co. 2, DL n. 13/2023 aveva innalzato la soglia a €. 5.000 per i ricorsi notificati dal 1/07/2023.
Ai fini della determinazione del valore della lite, occorre fare riferimento all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui:
Come evidenziato nella relazione illustrativa del nuovo Decreto, l’introduzione del giudizio monocratico per le controversie di modesto valore ha già prodotto risultati positivi in termini di efficienza processuale e riduzione dei tempi di definizione del giudizio di primo grado.
In particolare, nel 2024, il tempo medio di durata dei processi decisi dal giudice monocratico per le liti fino a 5.000 euro – che rappresentano circa il 60% del contenzioso tributario di primo grado – è stato pari a 168,2 giorni, a fronte dei 194,5 giorni registrati per le controversie di valore superiore, decise in composizione collegiale.
La disposizione è previsto si applichi ai ricorsi notificati a decorrere dal 2/05/2026.