
Attraverso un'informativa datata 22 aprile 2026, il CNDCEC ha fornito essenziali chiarimenti interpretativi riguardanti la disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005. La normativa stabilisce che l'esercizio dell'attività professionale tramite società di servizi o Centri Elaborazione Dati (CED) è ammesso esclusivamente qualora tali strutture conservino una funzione strumentale o ausiliaria rispetto all'attività del professionista. L'obiettivo primario è impedire che queste organizzazioni assumano un'autonoma rilevanza imprenditoriale, configurando un esercizio di impresa che risulterebbe incompatibile con l'iscrizione all'albo. In questo contesto, il parametro quantitativo del 20% funge da indice sintomatico per monitorare l'equilibrio tra l'attività professionale e quella svolta mediante la società di servizi.