
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordine n. 40 del 12/102026, ha reso noti importanti chiarimenti in merito alla legittimità dell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio da parte degli iscritti all'Albo, analizzando i profili di incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. n. 139/2005. Il parere scaturisce dal quesito inoltrato dall'Ordine locale di Venezia, diretto a conoscere se il professionista possa esercitare la predetta gestione tramite una compagine societaria ordinaria senza ricorrere alla costituzione di una Società tra Professionisti (STP).