Il D.lgs. 32/2023 (in vigore dal 26/03/2023) cui si rinvia, tra l’altro, per gli aspetti circa la procedura per la scelta di un unico Stato membro ai fini della comunicazione, la registrazione unica di un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione nonché lo scambio di informazioni con le autorità competenti, disciplina lo scambio automatico obbligatorio delle informazioni, raccolte dai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione, tra l'Agenzia Entrate e le autorità competenti degli Stati membri dell'UE nonché delle giurisdizioni non appartenenti all’UE che abbiano sottoscritto un accordo qualificante effettivo. Ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, co. 4, D.L. 50/2017.