Il D.lgs. 129/2024 (recante “Adeguamento della normativa nazionale al Reg. UE 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i Reg. UE nn. 1093/2010 e 1095/2010 e le Dir. UE 2013/36 e 2019/1937”), prevede all’art. 40 quanto segue:
co. 8-bis | Le disposizioni del medesimo art. 17-bis si applicano, altresì, ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, come definiti nell'art. 1, co. 2, lett. ff) e ff-bis), del D.lgs. 231/2007, tenuti all'iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall’OAM |
co. 8-ter |
Ai fini dell'efficiente popolamento della sezione speciale del registro, con decreto ministeriale sono stabilite le modalità e la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare al MEF la propria operatività sul territorio nazionale. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l'esercizio legale dell'attività da parte dei suddetti prestatori. Con il decreto ministeriale sono stabilite forme di cooperazione tra il MEF e le forze di polizia, idonee ad interdire l'erogazione dei servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all'obbligo di comunicazione. Nota: si ricorda che il D.M. 13/01/2022 ha stabilito modalità e tempi con cui i suddetti prestatori sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.
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REGIME TRANSITORIO: l’art. 45, co. 6, del D.lgs. 129/2024, prevede la cessazione dell’obbligo di trasmissione dati all’OAM da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale con l’invio delle informazioni relative al 1° trimestre dell’anno 2025.