Pillole 18/01/2012Condono IVA - Partono i controlliL'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 1 del 13/1/2012, ha chiarito le modalità per quanto riguarda l'attività di controllo ai fini IVA per coloro che hanno aderito alla sanatoria ex L. 289/2002, alla luce della sentenza n. 247/2011 della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di procedimento penale. La circolare afferma che è legittima l'attività di accertamento ai fini Iva, relativamente alle annualità interessate dalle sanatorie di cui agli articoli 7, 8 e 9, (L. 289/2002) anche dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza del potere accertativo, qualora sussistano per le annualità medesime elementi in relazione alle quali sussiste l'obbligo di denuncia per uno dei reati di cui al D.
Pillole 19/01/2012Contratti di abbonamento di telefonia mobile – L’imposta è dovutaL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 9 del 18/1/2012, ha precisato che la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento per l’impiego di telefoni cellulari non è stata abrogata, ed è dovuta anche da tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali. Il documento sottolinea che, nonostante le modifiche apportate dall'art. 218, co. 1, lett. s), del Codice delle comunicazioni elettroniche, che ha abrogato l'art. 318, D.P.R. n. 156/1973, nel quale si precisava che "per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza", resta immutato il presupposto di applicazione della tassa.
Pillole 23/01/2012Antiriciclaggio – Ulteriori limitazioni all’utilizzo del contanteIl Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione V, con Circolare n. 2 del 16/1/2012, ha sottolineato che, in riferimento al limite di utilizzo del contante (art. 49 del DLgs. 231/2007), che attualmente è di euro 1.000,00 (DL n. 201/2011), è vietato frazionare il pagamento per una cifra di 1.000 euro o superiore in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto per legge. La violazione sarà sanzionata a partire dal 1 febbraio 2012.
Pillole 25/01/2012PEC – Il termine slitta al 30 giugno 2012L’art. 41 della bozza del DL sulla semplificazione e lo sviluppo, che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il prossimo venerdì 27 gennaio, prevede lo spostamento al 30 giugno 2012 del termine per la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle imprese (art. 16 co. 6 del DL 185/2008), per tutte le imprese costituite in forma societaria. Qualora non venisse rispettato tale temine, la sanzione prevista in capo al rappresentante legale dell’impresa va da 103,00 a 1.032,00 euro (qualora si provvedesse entro i 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione sarebbe ridotta a un terzo).
Pillole 30/01/2012Superbollo auto – Il termine per il versamento è il 31 gennaioEntro domani, 31/01/2012, deve essere versata l’addizionale erariale, per il 2011, per tutti i veicoli con potenza superiore a 225 chilowatt (306 CV), immatricolati tra il 7.7.2011 e il 31.12.2011, pari a euro 10,00 ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 (art. 23, co. 21 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111).
Pillole 02/02/2012Fornitura di carburante alle navi da pesca – Vale la non imponibilità IVAL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 10 del 1/02/2012, ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche operate dalla Comunitaria 2010 (art. 8 della L. 217/2011 ) in riferimento al trattamento IVA delle provviste di bordo destinate alle navi adibite alla pesca costiera, affermando che la modifica ha esclusivamente una finalità redazionale, e dunque non incide sull’ambito applicativo del regime di non imponibilità previsto, che comprende anche il rifornimento di carburante e lubrificante delle navi. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’esclusione dal regime di non imponibilità IVA, previsto dall'art. 8-bis del DPR 633/72, riguarda esclusivamente le cessioni di beni destinati al vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera.
Pillole 03/02/2012Equitalia risponde anche per vizi imputabili all’ente creditoreLa Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1532 del 2/02/2012, ha stabilito che l’errata notifica del ricorso a Equitalia anziché all’ente impositore, nel caso in cui l’impugnazione della cartella di pagamento si riferisca a vizi imputabili al secondo soggetto (il quale nella fattispecie aveva omesso la notifica dell’avviso di accertamento), è ammissibile. Riaffermando il principio stabilito dalla sentenza n. 16412/2007 delle Sezioni Unite, secondo cui la cartella di pagamento è nulla se non è preceduta dalla notifica tramite avviso di accertamento,secondo i Giudici il contribuente può notificare il ricorso sia ad Equitalia sia all’ente impositore, non essendoci litisconsorzio necessario tra i due soggetti.