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In particolare, è stata: reinserita la previsione per effetto della quale i CPO territoriale possono interloquire con i Comitati di altri Ordini professionali, Enti locali, Università, Consigliere di Parità e con ogni altro organismo pubblico o privato di parità; eliminata l’incompatibilità fra la carica di componente del CPO territoriale e quella componente degli organi direttivi degli organismi sindacali di categoria sia locali che nazionali; prevista la decadenza del Comitato Nazionale Pari Opportunità in caso di scioglimento o decadenza del Consiglio Nazionale; precisata la procedura per l’elezione dei rappresentanti regionali del CPO Nazionale, prevedendo che i Presidenti dei CPO territoriali, riuniti in Assemblea, convocata dal Presidente del CPO territoriale del capoluogo di Regione, nel giorno indicato dal Consiglio Nazionale, presso la sede del CPO territoriale del capoluogo di Regione, eleggano il proprio Rappresentante regionale tra tutti i componenti effettivi dei CPO, senza limitare la scelta ai soli componenti eletti e consentendo la possibilità di eleggere anche i componenti nominati dai Consigli degli Ordini territoriali; introdotta la previsione con la quale si precisa che le riunioni del CPO Nazionale sono validamente costituite con la presenza, anche attraverso strumenti telematici, della maggioranza dei suoi CNDCEC componenti effettivi e che le delibere sono approvate a maggioranza dei voti espressi, prevedendo che in caso di parità prevalga il voto del Presidente.