Forse stavi cercando: la trasmissione tempestiva dei flussi informatici telematici dell’attività svolta;
la pianificazione annuale, da concordarsi con il MEF, delle procedure di recupero che l’agente della riscossione dovrà svolgere, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale; il discarico automatico, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, delle quote non riscosse, con temporanea esclusione di quelle per le quali sono ancora in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali, ovvero di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti ulteriormente aggredibili ovvero di esperibilità di azioni fruttuose; la possibilità per l’ente creditore, dopo il discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali; la salvaguardia del diritto di credito (tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione prevista, di atti interruttivi della prescrizione); la gestione del processo di recupero coattivo in base alle procedure di pianificazione; la trasmissione tempestiva dei flussi informatici telematici dell’attività svolta; la disciplina transitoria dei tentativi di recupero delle somme contenute nei carichi già affidati all’agente della riscossione, tenendo conto della capacità operativa dell’Agente; la revisione disciplina della responsabilità dell’agente della riscossione, prevedendola in caso di dolo e qualora, per colpa grave, non sia rispettate le previsioni derivanti dall’attuazione dei diritti di credito da cui sia derivata la decadenza o la prescrizione, con possibilità di definizione abbreviata delle controversie e pagamento in misura ridotta delle somme dovute;