Info Flash Fiscali 022 / 2307/02/2023Reverse charge - Sanzioni - Novità della legge di Bilancio 2023Nell’ambito delle violazioni relative al regime del reverse charge, in presenza di: operazioni esistente ed oggettivamente non imponibili/esenti/escluse da Iva ove il cessionario/committente (per errore, ma anche a titolo cautelativo) effettui il reverse charge: l’operazione va neutralizzata, espungendo sia il debito che il credito dalle liquidazioni Iva (senza sanzioni). Al contrario, in presenza di operazione inesistente, occorre distinguere il caso in cui risulti astrattamente: sempre non imponibile/esente/esclusa: continua ad operare la neutralizzazione, ma si applica anche la sanzione dal 5 al 10 dell’imponibile imponibile Iva: se il cessionario/committente risulta: consapevole della frode: la legge di Bilancio 2023 dispone non operi più la neutralizzazione, applicandosi la sanzione del 90 dell’Iva per indebita detrazione in caso contrario: il cessionario/committente non è sanzionabile.