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Per società di investimento semplice (SiS) si intende il FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf e che rispetta tutte le seguenti condizioni: art. 1, co. 1, lett. i-quater) 1) il patrimonio netto non eccede 50 milioni (in luogo di 25 milioni); 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'art. Definizioni 2 par. 1, lett. f), primo alinea, del Reg. UE 2017/1129, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'art. 35-bis, co. 1, lett. f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'art. 2327 del C.C., in deroga all'art. 35-bis, co. 1, lett. c).