Praxim - Redazione Fiscale
Quesiti06/02/2009Affinità: 29.9%
Deduzione rimborsi da reddito professionale
Forse stavi cercando: A fronte di svariati interpelli che sostenevano la inerenza del costo in considerazione del rischio assunto per poter operare, l'Agenzia (ma così anche la gran parte della giurisprudenza) ha sempre negato la "inerenza" delle sanzioni al reddito di impresa (e di lavoro autonomo, per gli stessi motivi), con unica esclusione le sanzioni dell'Antitrust.
A fronte di svariati interpelli che sostenevano la inerenza del costo in considerazione del rischio assunto per poter operare, l'Agenzia (ma così anche la gran parte della giurisprudenza) ha sempre negato la "inerenza" delle sanzioni al reddito di impresa (e di lavoro autonomo, per gli stessi motivi), con unica esclusione le sanzioni dell'Antitrust.
Quesiti06/02/2009Affinità: 51.1%
Deduzione rimborsi da reddito professionale
Forse stavi cercando: L'importo non è coperto da polizza.
L'importo non è coperto da polizza.
Quesiti06/02/2009Affinità: 51.1%
Deduzione rimborsi da reddito professionale
Forse stavi cercando: L'importo non è coperto da polizza.
L'importo non è coperto da polizza.
Quesiti07/04/2009Affinità: 33.2%
Irap societa' di capitali
Forse stavi cercando: Se il comportamento tenuto è corretto si può attuare anche se la perdita supera il 1/3 del capitale sociale?
Se il comportamento tenuto è corretto si può attuare anche se la perdita supera il 1/3 del capitale sociale?
Info Fisco 193 / 0927/04/2009Affinità: 48.9%
Visto leggero - Aspetti critici
Forse stavi cercando: Come noto deve essere stipulata apposita polizza assicurativa che preveda: Caratteristiche Note massimale specifico per l’apposizione del visto e non inferiore a . 1.032.914 è ammesso l’indennizzo diretto al terzo danneggiato, con riserva di senza alcuna franchigia o scoperti successiva eventuale rivalsa sull’assicurato (come attualmente previsto per l'RC auto) senza limitazioni a specifiche attività deve includere tutte le attività "di assistenza fiscale" estensione temporale: danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto Il danno - del cliente o del professionista La polizza deve garantire la copertura totale dei danni causati nel fornire assistenza fiscale - con riferimento a quelli subiti dal contribuente (deve coprire l’azione di regresso da parte del cliente verso il professionista) - e non quelli riportati dal professionista (per apposizione del visto infedele) che rimane ipotesi del tutto facoltativa.
Come noto deve essere stipulata apposita polizza assicurativa che preveda: Caratteristiche Note massimale specifico per l’apposizione del visto e non inferiore a . 1.032.914 è ammesso l’indennizzo diretto al terzo danneggiato, con riserva di senza alcuna franchigia o scoperti successiva eventuale rivalsa sull’assicurato (come attualmente previsto per l'RC auto) senza limitazioni a specifiche attività deve includere tutte le attività "di assistenza fiscale" estensione temporale: danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto Il danno - del cliente o del professionista La polizza deve garantire la copertura totale dei danni causati nel fornire assistenza fiscale - con riferimento a quelli subiti dal contribuente (deve coprire l’azione di regresso da parte del cliente verso il professionista) - e non quelli riportati dal professionista (per apposizione del visto infedele) che rimane ipotesi del tutto facoltativa.
Info Fisco 173 / 0927/04/2009Affinità: 42.6%
Visto di conformità
Forse stavi cercando: Nota: di solito le polizze per rischi professionali prevedono la copertura per i 5 anni precedenti alla stipula; in tal caso deve essere richiesta una specifica integrazione (limitatamente alla garanzia per l’apposizione del visto di conformità) per la copertura dei danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto (non deve quindi essere prevista alcuna formula cosiddetta claim made, che non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato o prima dell’eventuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione) Studi associati: la polizza può essere stipulata anche a nome dello studio associato.
Nota: di solito le polizze per rischi professionali prevedono la copertura per i 5 anni precedenti alla stipula; in tal caso deve essere richiesta una specifica integrazione (limitatamente alla garanzia per l’apposizione del visto di conformità) per la copertura dei danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto (non deve quindi essere prevista alcuna formula cosiddetta claim made, che non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato o prima dell’eventuale revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione) Studi associati: la polizza può essere stipulata anche a nome dello studio associato.
Info Fisco 215 / 0927/04/2009Affinità: 39.4%
Privacy - Amministratore di sistema
Forse stavi cercando: Le misure minime di sicurezza sono adottabili con le 3 diverse modalità che seguono.
Le misure minime di sicurezza sono adottabili con le 3 diverse modalità che seguono.
Info Fisco 193 / 0927/04/2009Affinità: 40.5%
Visto leggero - Aspetti critici
Forse stavi cercando: CM 21/2009: il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80.
CM 21/2009: il professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, per gli eventuali danni causati nel fornire assistenza fiscale, il cui massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80.
Info Fisco 211 / 0927/04/2009Affinità: 40.5%
Perito nei conferimenti di società - SRL e SPA
Forse stavi cercando: A tutela della società, dei soci e dei terzi, il codice civile impone una duplice responsabilità per gli eventuali danni causati.
A tutela della società, dei soci e dei terzi, il codice civile impone una duplice responsabilità per gli eventuali danni causati.
Info Fisco 176 / 0927/04/2009Affinità: 43.4%
Agevolazione prima casa
Forse stavi cercando: Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di Scala di servizio infortuni o incendi.
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di Scala di servizio infortuni o incendi.
Info Fisco 058 / 0927/04/2009Affinità: 41.0%
Polizze assicurative
Forse stavi cercando: Con la stipula del contratto assicurativo volto a coprire il rischio morte o infortunio dell'amministratore, la società ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale, minacciati dell'occorrere di tali sinistri e pertanto tale cautela, ancorché onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico.
Con la stipula del contratto assicurativo volto a coprire il rischio morte o infortunio dell'amministratore, la società ha come fine la tutela degli interessi e del patrimonio aziendale, minacciati dell'occorrere di tali sinistri e pertanto tale cautela, ancorché onerosa, costituisce un atto pienamente giustificato sotto il profilo economico e civilistico.
Info Fisco 173 / 0927/04/2009Affinità: 43.6%
Visto di conformità
Forse stavi cercando: Anno 2009 N. 173 www.redazionefiscale.it Pagina 3 / 6 copertura: non sono ammesse franchigie o scoperti (la polizza deve garantire la copertura totale dei danni eventuali riportati dal contribuente) salvo il caso in cui la compagnia assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia estensione temporale: per errori commessi nel periodo di validità della polizza, deve coprire i danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo (indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo).
Anno 2009 N. 173 www.redazionefiscale.it Pagina 3 / 6 copertura: non sono ammesse franchigie o scoperti (la polizza deve garantire la copertura totale dei danni eventuali riportati dal contribuente) salvo il caso in cui la compagnia assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia estensione temporale: per errori commessi nel periodo di validità della polizza, deve coprire i danni denunciati nei 5 anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo (indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo).
Info Fisco 180 / 0927/04/2009Affinità: 55.7%
Compensazione dei crediti IVA dal 2010 – I dubbi
Forse stavi cercando: a) la copia della polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a due miliardi di lire;
A tale comunicazione devono essere allegate; a) la copia della polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a due miliardi di lire; b) la dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dal ruolo dei periti e degli esperti tenuti dalla CCIAA; c) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti prevsiti dall'art.8 del D.M. n.164 del 1999.
Info Fisco 139 / 0927/04/2009Affinità: 37.6%
Scudo fiscale TER (rivista telematica 45 pagine)
Forse stavi cercando: Obbligo di presentare il quadro RW da parte di persone fisiche che detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria anche con il solo potere di disponibilità o di disporre solo la movimentazione
Obbligo di presentare il quadro RW da parte di persone fisiche che detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria anche con il solo potere di disponibilità o di disporre solo la movimentazione L'obbligo di dichiarazione ricade anche sul soggetto avente la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie con il compito di trasferirle all'effettivo beneficiario (Cass. 11/06/03, n. 9320).
Info Fisco 166 / 0927/04/2009Affinità: 40.5%
Scudo Fiscale - Il correttivo (rivista telematica 62 pagine)
Forse stavi cercando: Contributi previdenziali: lo scudo estingue anche gli accertamenti e le sanzioni ai fini: dell’IVS (di imprenditori individuali e soci di società) della Gestione separata (dei professionisti) Casse professionali: è probabile si riproponga il problema sorto in occasione dei Condoni 2002, per i quali alcune Casse, nell’esercizio della loro autonomia patrimoniale, si sono rese indisponibili ad acquisirne gli effetti.
Contributi previdenziali: lo scudo estingue anche gli accertamenti e le sanzioni ai fini: dell’IVS (di imprenditori individuali e soci di società) della Gestione separata (dei professionisti) Casse professionali: è probabile si riproponga il problema sorto in occasione dei Condoni 2002, per i quali alcune Casse, nell’esercizio della loro autonomia patrimoniale, si sono rese indisponibili ad acquisirne gli effetti.
Info Fisco 193 / 0927/04/2009Affinità: 50.3%
Visto leggero - Aspetti critici
Forse stavi cercando: Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Si precisa, inoltre, che la polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente non includendo franchigie o scoperti e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Info Fisco 166 / 0927/04/2009Affinità: 38.6%
Scudo Fiscale - Il correttivo (rivista telematica 62 pagine)
Forse stavi cercando: Le obbligazioni non sono mai state indicate a quadro RW.
Le obbligazioni non sono mai state indicate a quadro RW.
Info Fisco 173 / 0927/04/2009Affinità: 43.4%
Visto di conformità
Forse stavi cercando: A tal fine, oltre ai requisiti di cui sopra, dovrà prevedere espressamente autonoma copertura assicurativa (il cui massimale andrà visto in relazione al visti di conformità complessivi rilasciati dalla associazione e comunque non inferiore a 1.032.913) a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista Polizze collettive: è valida la polizza assicurativa per i rischi professionali stipulata da una associazione di categoria (Ordine o Associazione sindacale) per conto dei propri associati, a condizione che la polizza rispetti i requisiti di cui al punto precedente (anche mediante integrazione fatta dal singolo associato).
A tal fine, oltre ai requisiti di cui sopra, dovrà prevedere espressamente autonoma copertura assicurativa (il cui massimale andrà visto in relazione al visti di conformità complessivi rilasciati dalla associazione e comunque non inferiore a 1.032.913) a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista Polizze collettive: è valida la polizza assicurativa per i rischi professionali stipulata da una associazione di categoria (Ordine o Associazione sindacale) per conto dei propri associati, a condizione che la polizza rispetti i requisiti di cui al punto precedente (anche mediante integrazione fatta dal singolo associato).
Info Fisco 080 / 0927/04/2009Affinità: 39.4%
Quadro RP - Spese mediche
Forse stavi cercando: Gli oneri sostenuti nel 2008 a fronte di spese: sanitarie in genere sanitarie per familiari non a carico portatori di handicap indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 di ammontare superiore a 15.493,71, al lordo della franchigia di 129,11, di ammontare superiore a euro 15.493,71, al lordo della franchigia di 129,11, possono essere ripartiti in 4 quote annuali di pari importo.
Gli oneri sostenuti nel 2008 a fronte di spese: sanitarie in genere sanitarie per familiari non a carico portatori di handicap indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 di ammontare superiore a 15.493,71, al lordo della franchigia di 129,11, di ammontare superiore a euro 15.493,71, al lordo della franchigia di 129,11, possono essere ripartiti in 4 quote annuali di pari importo.
Info Fisco 107 / 0927/04/2009Affinità: 38.7%
Quadro RW
Forse stavi cercando: L’obbligo del quadro RW non sussiste se il bene oggetto dell’investimento non è suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia.
L’obbligo del quadro RW non sussiste se il bene oggetto dell’investimento non è suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia.