Forse stavi cercando: La norma in esame, coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese con particolare riferimento a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali- beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, attraverso l’implementazione di una partnership tra pubblico e privato, in cui la gestione del rischio è affidata, direttamente, al mercato assicurativo, mentre lo Stato assume il duplice ruolo di regolatore del mercato assicurativo in questo ramo e riassicuratore, con una garanzia a favore delle compagnie assicurative, prestata da SACE, entro un limite di assunzione massimo degli impegni predeterminato ex lege.
La norma in esame, coerentemente alla scelta già declinata negli ordinamenti di altri Stati UE, definisce un sistema di copertura dei danni prodotti da eventi catastrofali e calamitosi alle immobilizzazioni materiali delle imprese con particolare riferimento a terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali- beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) - direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, attraverso l’implementazione di una partnership tra pubblico e privato, in cui la gestione del rischio è affidata, direttamente, al mercato assicurativo, mentre lo Stato assume il duplice ruolo di regolatore del mercato assicurativo in questo ramo e riassicuratore, con una garanzia a favore delle compagnie assicurative, prestata da SACE, entro un limite di assunzione massimo degli impegni predeterminato ex lege.