CASO IN OGGETTO
Snc in “contabilità semplificata” che a fine liquidazione assegnerà il fabbricato artigianale rivalutato a norma del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.
QUESITO
Si può ritenere che, alla base imponibile su cui la snc ha versato l’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP sul maggior valore del fabbricato artigianale oggetto della rivalutazione 2009, corrisponda un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione dei soci a valere ai fini del “sottozero” (di cui l’A. E. è tornata a parlare anche per le società in contabilità semplificata al paragrafo 3.3. della 37/E) in caso di assegnazione ai soci dell’immobile sia che sia agevolata che non agevolata?
Con riferimento a tale tematica la 37/E riporta delle affermazioni per me non molto chiare ai fini della problematica sopra esposta:
- al paragrafo 3.1 pag. 12: “Considerato che la base imponibile sulla quale la società ha versato l’imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (nella precedente rivalutazione) corrisponde sostanzialmente alla riserva in sospensione di imposta, …, è necessario che la stessa base imponibile non sia considerata due volte. In particolare, i soci delle società di persone non possono usufruire di un doppio incremento del valore della partecipazione, ossia una prima volta al momento della rivalutazione, quando la società ha versato l’imposta sostitutiva sul maggior valore dei beni (ciò vale anche per le società di persone in contabilità semplificata per le quali non si può parlare di riserva in sospensione?), e una seconda volta al momento dell’affrancamento della riserva in sospensione.”
- al paragrafo 4 pag.15: “Considerato che la rivalutazione effettuata in regime di contabilità semplificata non ha generato una riserva in sospensione di imposta, il maggior valore del bene rivalutato trova la sua contropartita, nel passaggio nel regime ordinario, in una riserva libera da vincoli con la conseguenza che il successivo annullamento di tale riserva - per consentire l’assegnazione dei beni ai soci - non è assoggettato a imposta sostitutiva del 13% prevista in materia di assegnazione agevolata”
(se nel passaggio dalla contabilità semplificata all’ordinaria viene riconosciuta una riserva da utili libera, in corrispondenza al maggior valore del bene rivalutato, si può fondatamente ipotizzare che tale importo su cui la snc ha versato l’imposta sostitutiva Irpef Irap vada ad incrementare il costo fiscale della partecipazione dei soci, art. 68 c.6, come redditi tassati già imputati ai soci, di cui tener conto nel calcolo extracontabile, anche se manca il passaggio alla contabilità ordinaria?).
Grazie, cordiali saluti