Una srl nostra cliente intende a breve cessare l’attività avendo nel frattempo venduto e/o assegnato ai soci tutti gli immobili di cui era proprietaria.
Detta srl ha effettuato una rivalutazione degli immobili ai sensi del D.L. 29.11.2008 iscrivendo a bilancio una riserva da rivalutazione per complessivi euro 244.000.
Premesso che:
Si intende procedere alla copertura delle perdite di esercizio 2015 e di periodo 2016 (previa approvazione da parte dell’assemblea della situazione al 31.10.2016) mediante utilizzo per pari importo della riserva di rivalutazione da parte dell’assemblea dei soci riuniti in assemblea straordinaria, ponendo come punto successivo all’Odg la messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore della stessa.
Ci si chiede se questa impostazione sia corretta o se necessiti prioritariamente far approvare la copertura di dette perdite dall’assemblea dei soci riunita in seduta ordinaria, prima di formalizzare con deliberazione in assemblea straordinaria il valore nominale residuo della riserva di rivalutazione, richiamandosi al combinato disposto degli artt. 15 comma 23 del D.L. 29.11.2008 n. 185 e 13 della Legge 21.11.2000 n. 342, che prevede che non si possa far luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente ad erosioni a seguito di perdite con deliberazione dell’assemblea straordinaria, senza l’osservanza delle disposizioni dei commi 2) e 3) dell’art. 2445 del codice civile.
Distribuzione di riserva di rivalutazione in sede di riparto finale di liquidazione
In sede di rivalutazione sopra richiamata è stata pagata una imposta in base all’aliquota del 1,5 % relativamente ai terreni, per un importo complessivo pari ad €uro 6.000, ai fini di dare riconoscimento fiscale contabilizzando tale somma con l’operazione “ riserva di rivalutazione a debiti tributari “.
La riserva di rivalutazione non è stata successivamente oggetto di affrancamento.
In sede di assemblea straordinaria si intende far prendere atto che sarà poi consentito alla società di procedere alla distribuzione delle riserva di rivalutazione in sede di riparto finale di liquidazione, previa calcolo delle imposte dovute dalla società con variazione in aumento ai soli fini IRES per l’importo residuo della riserva di rivalutazione maggiorata della imposta sostitutiva pagata suo tempo, imposta sostitutiva che verrebbe portata tra i crediti di imposta in proporzione al residuo valore della riserva di rivalutazione.