Una società che esercita l’attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli, nel corso del 2016 avendo ultimato la costruzione dell’immobile industriale di proprietà, ha trasferito la sede della propria attività già esercitata in locali condotti in locazione.
L’impresa affidataria dei lavori di trasferimento e adattamento degli impianti oltre all’impiego di tecnici specializzati ha fornito diversi beni (telai, basamenti, rialzi, piedi, canaline, etc.); tali beni, pur avendo una propria individualità oggettiva non detengono i requisiti stabiliti dal OIC 16 per la loro capitalizzazione tra le “immobilizzazioni materiali” in quanto “i costi sostenuti non producono un incremento significativo e misurabile di capacità , di produttività o sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti ovvero ne prolunghino la vita utile”.
Si potrebbe allora pensare ad una loro capitalizzazione tra le “immobilizzazioni immateriali” quali oneri ad utilità pluriennale; l’OIC 24 prevede la capitalizzazione dei costi per il trasferimento e per il riposizionamento dei cespiti “quando è ravvisabile un beneficio futuro misurabile in termini di ampliamento o miglioramento della capacità produttiva dell’impresa e conseguente riduzione dei costi di produzione”; non mi pare che i costi sostenuti per il trasferimento e il loro adattamento alle peculiarità del nuovo sito rispondano ai requisiti richiesti dal principio contabile (ampliamento e miglioramento della capacità produttiva).
Per completezza ritengo inoltre che non si possa perdere di vista quanto stabilito dall’articolo 2426, punto 5, del c.c. che pone paletti assai “rigidi” alla capitalizzazione di tale tipo di costi ritenendoli rappresentativi di un evidente “inquinamento” del bilancio.
Non rimane quindi che “spesare” i costi sostenuti, per l’intero loro ammontare, a conto economico dell’esercizio 2016; tale scelta che è sicuramente gradita al codice civile quali problemi potrebbe creare in ambito fiscale?
Come si possono coordinare le indicazioni fornite dai principi contabili, le disposizioni del codice civile con quanto indicato dal TUIR all’articolo 108 – 3° comma. ?
E’ possibile che il fisco disconoscendo la correttezza del comportamento contabile-civilistico possa considerare non interamente deducibili nell’esercizio 2016 le spese di specie e possa pretendere una loro “suddivisione” in più esercizi?