Impresa edile, ha una seconda attivita' dichiarata relativamente alla rimozione distrutture in amianto sez. E codice ateco 39.00.01, che abbiamo aperto in quanto nel corso degli anni e' diventata sempre piu importante.
Nel caso in cui la rimozione dell'amianto si riferisca a strutture connesse agli edifici, qualora il cliente sia un soggetto iva ( operazioni B to B), si possono verificare 3 situazioni, per le quali abbiamo dato tre indicazioni diverse.
Chiedo conferma della corretta interpretazione della norma sul reverse charge rispetto all'applicazione dell'iva al 22%.
Primo caso:Il cliente e' un appaltatore e la nostra azienda agisce in qualita' di subappaltatore di un contratto avente per oggetto la demolizione e la rimozione di una copertura in amianto e la realizzazione di un nuovo manto di copertura. Di conseguenza risultando rispettati i due requisiti del contratto di subappalto e dell'attivita' oggetto del subappalto rientrante nella sezione F della tabella ateco: Per me la prestazionee e' soggetta al reverse ai sensi art 17 sesto comma lett. a).
Secondo caso: il cliente e' un committente impresa che richiede la demolizione, la rimozione e la realizzazione di un nuovo manto di copertura. Per me e' reverse ai sensi art 17 sesto comma ,lett. a-ter.
Terzo caso: incarico di rimuovere e smaltire una copertura in amianto nei confronti di un committente impresa, senza successivo intervento edile : iva 22%.
E' giusto il mio modo di operare?