Spettabile Redazione Fiscale,
con la presente, sono a chiedervi un parere in merito all’argomento in oggetto.
Ad un recente corso a cui ho assistito, il relatore dott. Ernesto Gatto, sosteneva una tesi, secondo me, discutibile. Di seguito riporto quanto affermato nelle dispense fornite:
“L’entrata in vigore dell’articolo 5 del Dl 193/2016 consente ai contribuenti (imprenditori e professionisti) di presentare dichiarazioni integrative “a favore” anche per anni precedenti al 2015, determinando una situazione di sicuro interesse per chi si fosse accorto di aver commesso errori di valutazione a proprio danno relativamente a periodi d’imposta ancora accertabili per i quali risulti trasmessa la dichiarazione originaria (quindi dal 2012 – Modello Unico 2013 in avanti).
Una di queste situazioni, su cui ci si interroga, riguarda certamente la presentazione del Modello Irap in tutti i casi in cui, successivamente, la giurisprudenza ha chiarito - in mancanza di beni strumentali eccedenti l’ordinario – l’assenza di autonoma organizzazione e quindi della soggettività passiva del contribuente (ad esempio professionista con unico addetto con funzioni meramente esecutive, medico convenzionato Ssn con la sola segretaria, etc…).”
Sembrerebbe quindi suggerire di presentare una dichiarazione integrativa a favore per ogni anno di versamento indebito di imposta irap. Non capisco come debba essere compilata la dichiarazione, forse dichiarando imponibile zero e portando in compensazione i versamenti effettuati, in modo da determinare un credito?
Ovviamente, la presentazione di una dichiarazione integrativa anziché un’istanza di rimborso permetterebbe un immediato utilizzo in compensazione del credito emergente e sottrarrebbe al lungo (ed incerto!) iter previsto per la richiesta di rimborso.
Tuttavia la tesi mi lascia perplesso in quanto, ritengo, un conto è richiedere il rimborso di un tributo non dovuto, un altro è presentare una dichiarazione per un’imposta determinandola a zero per assenza di imponibile. Questa seconda strada sfocerebbe in un probabile accertamento.
Leggendo le dispense fornite con il corso, si sostiene che “la giurisprudenza (ex multis, Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 15063/2002) pare orientata a considerare la dichiarazione sempre modificabile «in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti» e ciò tanto per gli «errori di fatto» quanto per quelli «di diritto».
Qual è il vostro parere in merito?