A metà di pag. 2 della Vs. circolare RF142 del 28.08.17 sulle novità ACE per i soggetti Irpef si evidenzia uno stralcio della Relazione illustrativa: ” A differenza di quanto avviene per le società di capitali, il comma 3 , con specifico riferimento agli accantonamenti di utili , ne dispone la rilevanza nell’esercizio di maturazione, al netto di eventuali prelevamenti in conto utile; ciò in ragione della possibile mancanza dell’obbligo dell’adozione di delibere assembleari ai fini della destinazione dell’utile…..”.
Alla luce di quanto sopra, chiedo se è corretto il seguente diverso calcolo della base agevolata ACE in Unico 2017 per due diverse società ( entrambe in contabilità ordinaria fin dapprima del 2010): 1° una SNC trasformatasi in SRL con effetto dal 1 .01.2016 e 2°una SNC rimasta sempre con tale veste giuridica :
Somma delle sottostanti variazioni A)+B)
A) Variazione fino al 2015 Per entrambe le società viene calcolata la differenza tra i patrimoni netti al 31.12.15 e quello al 31.12.10 comprendendo in ciascuno dei due patrimoni netti l’utile d’esercizio maturato/ realizzato nello stesso esercizio.
B) Variazione del capitale proprio intervenuta nel 2016 mentre per la SNC che non ha subito alcuna trasformazione viene conteggiato tra gli incrementi l’utile maturato/realizzato nel 2016, per la “trasformata” SRL non viene conteggiato tra gli incrementi né l’utile 2016 e né l’utile del 2015. Nella SRL l’utile del 2016 potrà aver rilevanza solamente nel 2017 ovvero esercizio di approvazione del bilancio e destinazione dell’utile. Non viene nemmeno computato l’utile 2015 in quanto trattasi di utile realizzato dalla “trasformanda” SNC da computare, nell’esercizio di maturazione e conseguentemente nel patrimonio netto al 31.12.2015 ai soli fini della variazione di cui sopra al punto A); da notare che la SRL per il bilancio relativo al 2015, esercizio in cui aveva la veste di SNC, non ha dovuto nel 2016 assolvere agli obblighi civilistici ordinariamente previsti per i bilanci 2015 delle SRL ( redazione della nota integrativa con deposito presso il registro imprese insieme alla delibera dell’assemblea dei soci che approva e destina eventualmente l’utile a riserva… ).
Prima di rettificare l’Unico 2017 delle due società, con correlativi versamenti integrativi, avrei bisogno di un Vs. attento esame e parere.
Allego la Vs. risposta a un mio quesito di metà giugno attinente alla stessa tematica , prima della emanazione del nuovo DM del 3/8.