Un’azienda nostra cliente - produttrice e venditrice di gru da lavoro - effettua prestazioni di servizi relative alle manutenzioni e alle riparazioni sulle gru da lavoro installate presso i clienti/committenti - multinazionali - soggetti passivi in altri Stati UE. Tali prestazioni di servizi vengono poste in essere da un team di lavoro dell’azienda nostra cliente – trasfertista – sempre presso il luogo ove è installata la gru in altro Stato UE. Il team di lavoro dell’azienda nostra cliente nel corso della trasferta dall’Italia al luogo dell’UE ove è installata la gru porta con sé, oltre agli attrezzi necessari per l’effettuazione della manutenzione/ riparazione, anche i pezzi di ricambio che, ove si dovesse rendere necessario, vengono di volta in volta utilizzati nell’ambito della manutenzione/riparazione. Si segnala inoltre che solo a lavoro completato – e pertanto solamente a consuntivo e a collaudo eseguito – l’azienda nostra cliente stabilisce se: 1) fatturare il lavoro integralmente come prestazione di servizi resa a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE che non sono soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter nel caso in cui la componente relativa al “service” sia evidentemente preponderante come valore rispetto alla componente relativa ai “materiali di ricambio” (e che comunque vengono evidenziati separatamente in fattura); ovvero, 2) fatturare la componente relativa al “service” come prestazione di servizi resa a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato UE che non sono soggette all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter e la componente relativa ai “materiali di ricambio” quale cessione di beni intracomunitaria nel caso in cui le due componenti dovessero risultare equivalenti per valore. Naturalmente, in caso di mancato utilizzo nell’ambito della manutenzione/riparazione, il materiale di ricambio viene riportato in Italia, così come gli attrezzi da lavoro impiegati. Tutto ciò premesso ci si chiede in quale modo, anche alla luce della prassi ovvero della giurisprudenza in materia, l’azienda nostra cliente possa gestire da un punto di vista documentale ai fini IVA: - i pezzi di ricambio che il team di lavoro designato per la manutenzione/riparazione trasporta temporaneamente, in caso di mancato utilizzo, ovvero definitivamente, in caso di utilizzo, in altro Stato UE per l’effettuazione della manutenzione/riparazione, - gli attrezzi necessari per l’effettuazione della manutenzione/ riparazione che il team di lavoro designato per la manutenzione trasporta temporaneamente in altro Stato UE, al fine di evitare contestazioni/sanzioni in merito ad eventuali carenze documentali al momento del trasporto, anche solo temporaneo, al di fuori dell’Italia di tali beni e di evitare altresì la presunzione dell’effettuazione di una cessione di beni non adeguatamente documentata.