Premessa
La società Alfa opera nel settore delle materie plastiche di recupero. In particolare Alfa acquista, lavora e
vende materie prime plastiche in vari stati di lavorazione (materia prima, materia prima secondaria, semilavorato,
prodotto finito, materiale di scarto di altre produzioni successivamente trattato etc).
Fatto
Nel corso degli ultimi mesi si è verificato quanto segue.
1. In data 09.07.16 Alfa riceve una segnalazione dal proprio cliente Beta, in merito ai rilievi effettuati
dall’Agezia delle Entrate in sede di verifica presso la medesima società Beta. L’oggetto
del rilievo è la mancata applicazione del regime di reverse charge per i prodotti MPS - Materie Prime
Secondarie – materiale che pur costituendo un bene (materia prima), rappresenta in ogni caso un
rottame, e questo in funzione dello stato di lavorazione del bene. A supporto della propria posizione,
l’Agezia delle Entrate cita congiuntamente l’Art. 74, comma 7 D.P.R. 633/72, la circolare n. 43/2008
e la risoluzione n. 454/2008 .
2. In data 28.07.16 l’associazione di categoria “Federazione Gomma Plastica - Unionplast” inoltra ad
Alfa una circolare di chiarimento in merito all’applicazione del regime fiscale ai fini IVA per le cessioni
di materiali plastici, unitamente ad una Nota di Aggiornamento predisposta da Confindustria
specificatamente sul tema . Le posizioni espresse sia da Unionplast che da
Confindustria confermano quanto segue:
§ in presenza di MPS e relativi sottoprodotti estrusi (e quindi lavorati e trasformati modificando la natura di rottame degli stessi) il regime applicabile è quello ordinario, mentre
§ in presenza di MPS e sottoprodotti non estrusi, non utilizzabili rispetto alla propria primitiva destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione che non modifichi la natura di rottame degli stessi, occorre trattare dette materie prime come rottami e quindi applicare il regime del reverse charge.
3. In data 03.10.2016 il cliente S.I.R.E. S.p.A. trasmette ad Alfa la risposta ottenuta in relazione ad
istanza di interpello presentata nel 2016 all’Agenzia delle Entrate DRE Lombardia.
Nell’istanza di interpello la società domanda tra l’altro quale sia il regime IVA da applicare alle
cessioni di “macinato di polietilene ad alta densità di polipropilene derivanti dall’attività di recupero
di diversi prodotti […]. Tali beni è specificato essere prodotti macinati che hanno subito trasformazioni
necessarie per essere conformi alle specifiche UNI e Materia Prima Seconda utilizzabile secondo la
sua funzione originaria di polimero al posto del polimero vergine.” In tale caso, pur in presenza di un
prodotto risultato di macinazione di altri beni recuperati (rottami), poiché non è stata variata la
natura e la originaria destinazione di materia plastica-polimero, L’Agenzia delle Entrate ha
confermato che in tale caso è applicabile l’IVA in misura ordinaria.
Sotto il profilo sostanziale sembra pertanto delinearsi una duplice situazione dove lo stesso prodotto
“Macinato plastico - Materia Prima Secondaria - Polimero”:
a. può essere considerato un rottame poiché è un macinato di prodotti di scarto non più utilizzabili
secondo la funzione originaria (bottiglia di plastica macinata - soluzione prospettata in sede di verifica
dell’Age