Un contribunte in seguito al mancato versamento della rata n. 16 (scadenza 29/02/2016) entro i termini di pagamento della rata successiva (scadenza 31/05/2016) è decaduto dal beneficio del rateizzo.
In data 08/05/2017 il contribuente ha ricevuto cartella di pagamento realtiva al recupero delle somme non versate con la seguente motivazione: " Decadenza dalla rateazione per mancato versamento 9001 nei termini della rata n. 16".
La circolare n. 17/E del 29.04.2017 alle pag. 17-18 paragrafo 3.2.1 ribasce che: "Con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, qualora il contribuente non effettui il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva (o comunque esegua un versamento carente in misura eccedente il limite del lieve inadempimento) si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo, oltre ai residui importi dovuti a titolo di imposta, le sanzioni nella misura piena del 30 per cento e gli interessi, applicati entrambi sul residuo importo dovuto a titolo di imposta".
Si chiede di verificare l'esattezza del ricalcolo delle sanzioni nonché degli interessi giacché emerge in maniera evidente che le stesse sono state calcolate in misura piena applicando il 30% sul'importo totale delle imposte originariamente dovute e non sul residuo al netto degli importi già versati.
Per una maggiore chiarezza di quanto sopra esposto si allegano alla presente:
1. Copia dell'avviso bonario;
2. Prospetto realtivo al rateizzo;
3. Copia cartella Equitalia,
Distinti saluti