Quesito: deduzioni IRAP personale dipendente nel’ipotesi di esercizio di durata superiore ai 12 mesi
Società che in sede assembleare ha stabilito, per l'anno fiscale 2016/2017 un periodo d'imposta più lungo di quello precedente.
In sostanza, la società aveva il periodo d'imposta dal 01/07/ al 30/06 dell'anno successivo.
Con effetto dal 01.07.2016 (e solamente per questo periodo d'imposta), il periodo d'imposta è 01/07 - 31/08 dell'anno successivo (nel caso 2017). Dal 01/09/2017 il periodo d'imposta sarà sempre 01/09 - 31/08 dell'anno successivo.
Il quesito è il seguente:
Per le deduzioni irap per il personale dipendente di cui all'art. 11 comma 1 n. 2) (deduzioni forfetarie) - vedi di seguito -, l'art. 11 comma 4 bis prevede che nel caso di periodo d'imposta inferiore o superiore a 12 mesi, dette deduzioni sono ragguagliate all'anno solare.
Ciò che non è chiaro è se detta deduzione forfetaria (per il caso sopra prospettato) deve essere considerata nel suo valore massimo annuale (ancorché il periodo d'imposta sia superiore a 12 mesi) o nella misura di 13 12cesimi.
In sostanza, volendo esemplificare:
Se la deduzione forfetaria è di € 13.500,00 (per un dipendente a tempo indeterminato), non è chiaro se, con un periodo d'imposta superiore a 12 mesi, detta deduzione rimane di € 13.500,00 oppure diventa di € 14.625,00 (€ 13.500 / 12 *13)
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (19);
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2 (7).