Buongiorno,
S.r.l. che per l'anno 2017 si trova nella seguente situazione:
Non si supererà il test di operatività, quindi società di comodo anche per l'anno 2017: preciso che nella D.A.I. anno 2016 fu utilizzato il codice nel rigo VA15 n.3.
Nel rigo VA15, dell'attuale D.A.I. per l'anno 2017 si apporrà il codice 4 e cioè:
Società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che negli stessi periodi effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare inferiore ai ricavi medi figurativi determinati nei tre anni (art.30, comma 1, legge n.724/1994), quindi il credito Iva che emerge dalla dichiarazione Iva che si sta presentando 2017 sarà definitivamente perso.
Si chiede a tal fine quanto segue e cioè:
1) ai fini contabili, il credito I.V.A. "definitivamente" perso (codice 4 rigo VA15!), al 31/12/17 è corretto in contabilità rilevarlo come sopravvenienza passiva indeducibile dal reddito.
2) Anno 2018: Per le poche fatture di acquisto che si riceveranno (consulente, spesa vidimazione notaio ecc.) si potrà "detrarre", in fase di registrazione (ART.19 e seguenti del D.P.R.633/72), l'I.V.A. addebitata nelle stesse?
Grazie.