Buongiorno,
Si chiede un chiarimento in merito all'utilizzo del credito derivante dalla Zona franca Urbana sisma centro Italia.
Il Mise afferma che le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, con le modalità e nei termini indicati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate di cui all’art. 15, comma 1, del decreto 10 aprile 2013, pubblicato nel sito dell' Agenzia delle entrate. Inoltre, viene segnalato che la compensazione va effettuata anche nell’ipotesi in cui i tributi per i quali è prevista l’esenzione siano stati già versati. In tal caso, eventuali eccedenze di versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie modalità previste per ciascun tributo per il quale si fruisce dell’esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento relative alle imposte sui redditi devono essere indicate in sede di dichiarazione dei redditi).
Il dubbio emerge proprio in relazione a quest'ultima fattispecie, ovvero il caso di credito spettante per versamenti già effettuati. Si chiede conferma che, in sostanza, si debba procedere effettuando nuovamente il versamento delle imposte/contributi utilizzando in compensazione il codice Z148 (previsto dalla Ris. 160 del 21/12/17) ed indicando tale eccedenza di versamento (di fatto un credito) nelle rispettive dichiarazioni (UNICO, IRAP e 770 per i contributi dei dipendenti) così da poter poi utilizzare tale credito emergente.