Ai fini della determinazione del numero medio dei dipendenti da indicare in nota integrativa e per accertare se una società sia tenuta all'obbligo del bilancio abbreviato, oppure del bilancio ordinario, oppure alla nomina dell'organo di controllo, oppure - addirittura - alla redazione bilancio consolidato non ci risulta chiaro se debbano essere computati i dipendenti oggetto di contratti di somministrazione.
Secondo l'art.. 22, comma 5 D.lgs. n 276/2003, in caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Il D.M. attività produttive 18.5.2005 prevede che per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il
vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
In base a questa definizione, i dipendenti somministrati devono essere iscritti sul LUL dell'azienda utilizzatrice e, quindi, andrebbero computati.
Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico, con parere n. 49 del 21.06.2013 ha chiarito che ai fini della definizione di PMI devono essere esclusi, per l'impresa utilizzatrice, i lavoratori somministrati.
I consulenti del lavoro, nel calcolo delle "ULA" solitamente escludono i lavoratori somministrati dal calcolo del numero dei dipendenti.
La normativa e la prassi sembrano piuttosto latitanti in materia di BILANCI.
Ci sono aziende che hanno un numero molto rilevante di lavoratori somministrati, che se computati fanno superare i limiti per la redazione del bilancio ordinario, per il configurarsi dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo e che possono anche determinare l'obbligo di redazione del bilancio consolidato. Per quest'ultimo adempimento, la responsabilità dell'organo di controllo in merito alla redazione del bilancio consolidato si estende anche alle modalità di calcolo dei dipendenti delle aziende controllate.
Considerate le rilevanti conseguenze derivanti dalla mancata nomina dell'organo di controllo o alla mancata redazione del bilancio consolidato, chiediamo di esporre il vostro punto di vista al riguardo, considerando che a nostro parere non abbiamo trovato certezze inequivocabili (ma solo chiarimenti per specifica materia), la cui mancanza ha, in passato, indotto ad adottare, per gli adempimenti civilistici in materia di bilancio, comportamenti prudenziali, includendo nel calcolo anche i dipendenti somministrati a tempo INDETERMINATO (che di fatto lavorano stabilmente nell'azienda utilizzatrice).
Grazie.