Una ditta individuale nel 1998 concede in affitto ad una società snc la propria unica azienda - negozio parrucchiere - la partita iva dell'imprenditore individuale viene sospesa. Il contratto ha durata annuale rinnovabile di anno in anno. Nel 2006 la società trasferisce l'attività in un nuovo negozio rispetto al luogo dove esercitava l'attività della ditta individuale - abbandonando tutto l'arredamento concesso in affitto precedentemente. Fino al 2008 vengono corrisposti i canoni d'affitto. Dal 01.01.2009 nessun canone è stato più corrisposto. Nel 2011 viene cessata la partita IVA della ditta individuale indicando come data di riferimento 31.12.2000 (ex partite IVA inattive). Nella visura camerale risulta ancora presente l'annotazione dell'affitto originario. Si chiede se la risoluzione di fatto avvenuta del contratto (mancato pagamento canoni, chiusura partita IVA) doveva essere necessariamente annotata al Registro delle Imprese o se la stessa dovesse essere assolta con l'autentica notarile (ancorchè nel caso possa evidenziarsi una sorta di risoluzione unilaterale).
In caso di risposta affermativa al punto di cui sopra (quindi annotazione al Registro Imprese o formalità autentica notarile necessarie per la chiusura del contratto) sarebbe possibile oggi ipotizzare che il contratto d'affitto d'azienda ha ancora validità in base a quanto sopra esposto, validità tale da permettere una sua cessione (intendendo propria una cessione del contratto d'affitto dalla snc ad altra società) oppure perseguendo un quest'ultima ipotesi c'è il rischio concreto che l'Agenzia delle Entrate consideri la stessa una cessione d'azienda (alla cessione del contratto la snc si svuoterebbe dell'azienda e rimarebbe con l'arredamento nuovo da lei acquistato e il magazzino che andrebbe a cedere con fattura alla società acquirente quindi con problemi anche di IVA detratta dall'acquirente sulle fatture)
Cordiali saluti