rivalutazione terreni In occasione della possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni agricoli o edificabili, un nostro cliente ha affidato il mandato ad un architetto di provvedere alla perizia giurata di stima, per la rivalutazione di un suo terreno edificabile. Sulla scorta di tale perizia giurata si è provveduto al calcolo e al versamento della relativa imposta sostitutiva. Ora, in sede di calcolo ICI sul terreno oggetto del quesito, il nostro studio si accorge che i metri quadrati indicati in perizia sono minori rispetto a quelli che figurano in Catasto e presso l’Ufficio Comunale di competenza del terreno. Infatti i metri quadrati sono 1033,00, quelli asseverati 926,50. A fronte di richieste di chiarimento da parte del nostro studio, l’ architetto che ha redatto la stima, ci comunica che 926,50 mq saranno quelli edificabili, i rimanenti saranno adibiti ad opere di urbanizzazione (quali parcheggi ecc.) e pertanto non dovevano essere rivalutati quali terreni edificabili. Dalla lettura della circolare n. 81 del 06/11/2002 al punto 2.3 – rivalutazione di particelle catastali dichiarate parzialmente edificabili – rileviamo la possibilità di rivalutare parzialmente il terreno indicato nella stessa particella catastale previo frazionamento dell’area in corrispondenza delle diverse destinazioni urbanistiche oppure che nel piano regolatore sia già stata opportunamente identificata la porzione di area edificabile, in questo ultimo caso è sufficiente che nell’atto di perizia venga fatto riferimento allo strumento urbanistico che la delimita,diversamente va rivalutata tutta l’area. Ciò premesso chiediamo se la circolare 81 del 06/11/2002 è tuttora valida, e se così fosse quali rimedi si possono ravvisare per sanare la situazione descritta di parziale rivalutazione terreno senza prima avere effettuato il relativo frazionamento o individuazione nel piano regolatore. Cordiali saluti.