Quesiti17/11/2014FISSAZIONE TERMINE PRIMO ESERCIZIO PER S.R.L.S. COSTITUITA NEL NOVEMBRE 2015Premesso che molti clienti privilegiano la costituzione di s.r.l.s. in luogo di s.r.l. per i costi notarili, emerge che - stante l'impossibilità di indicare il termine del primo esercizio - l'unica via di uscita per fissare il termine al 31.12.2015 appare la redazione di un verbale di assemblea ordinaria, richiamando quanto precisato all'art. 76 TUIR, 2 c. e dalla nota informativa del notariato del 5.11.2012.In essa si legge: Nonostante la citata disposizione (quella dell’art. 76 del Tuir, ndr) abbia ad oggetto il periodo di imposta e l’esercizio sociale vi venga preso in considerazione solo per determinare l’arco temporale cui detto periodo si riferisce, il principio di economia dei mezzi giuridici e l’istanza di semplificazione sottesa a queste disposizioni potrebbero allora portare a ritenere che essendo comunque tenuta la società alla redazione del bilancio ai fini Ires per l’anno solare, tale periodo possa valere anche ai fini civilistici, pur nel silenzio dell’atto costitutivo. Con la conseguenza che, per il primo esercizio, la società potrebbe redigere un unico bilancio parametrato all’anno solare, a patto che, comunque, non si superi il limite dei 15 mesi .
Quesiti06/11/2014srl e distribuzione utiliUna srl intende distribuire gli utili mai ripartiti negli anni precedenti.Si può prevedere sul verbale d'assemblea la possibilità di erogare tali somme in più tranches, secondo le disponibilità finanziarie della societàSi può ripartire tali utili in esercizi differenti, e quindi, di conseguenza, la loro tassazione essere ripartita in anni differentiIl verbale di assemblea in generale si limita a disporre la distribuzione delle riserve, generandosi così un credito nei loro confronti, senza imporre agli amministratori i tempi entro cui procedervi; non vi è peraltro certezza sulla legittimità di tale eventuale imposizione. Gli amministratori, da parte loro, procedono poi al versamento di quanto dovuto in relazione alle effettive disponibilità finanziarie, ben potendo effettuare versamenti in più tranches (ciò avrà conseguenze in termini di pperiodo di imponibilità dell'utile incassato dai soci).
Quesiti04/11/2014STP società tra professionisti Consulente del lavoro e tributaristaBuongiorno un consulente del lavoro e un tributarista Lapet che svolgono attivita' professionale, vorrebbero costituire una STP sia per ripartirsi i costi di un nuovo ufficio con segretaria che per procacciare nuovi clienti. Se, nell'incarico professionale conferito alla STP, viene specificato che saranno solo i soci in possesso della qualifica di consulente del lavoro ad elaborare le paghe e solo i soci tributaristi a seguire la parte tributaria, sarebbe possibile costituire detta STP o i soci devono per forza essere tutti iscritti ad un oridne inoltre e' necessario un numero minimo di soci Grazie Cordiali saluti E' certamente possibile costituire una società professionale tra tali soggetti, dovendo tuttavia rispettare i requisiti imposti dal DM n. 34/2013.
Quesiti10/09/2014Mancata approvazioen del bilancio e Unicosc 2014Società a responsabilità limitata nostra cliente ad oggi non risulta ancora approvato nè depositato il bilancio d'esercizio per il 2013 ; lite latente tra i soci e problemi gravi e personali dell'amministratore unico / socio hanno impedito ad oggi la approvazione del rendiconto che , tra l'altro , espone una significativa perdita d'esercizio.Nulla ci viene riferito circa la situazione e a fine mese va ' inviata la dichiarazione. A mio avviso , pur in carenza di bilancio approvato e di deposito del bilancio , la dichiarazione và inviata in ogni caso espondendo il risultato del bilancio benchè non formalmente approvato nè depositato.Per quello che riguarda la posizione dello studio e le eventuali responsabilità che ci potrebbero addebitare sarei dell'idea di notificare alla società ed ai soci una comunicazione esponendo la situazione , illustrando la volontà di inviare in ogni caso l'Unico sollevandoci conseguentemente da qualsivoglia responsabilità e sottolineando le responsabilità cui và incontro l'amministratore per non aver convocato l'assemblea in presenza di perdite che superano di un terzo l'ammontare del capitale sociale.Gradirei un parere in merito ,Grazie La dichiarazione dei redditi va certamente inviata, sulla scorta di quanto predisposto dagli amministratori in via presuntiva.In tali situazioni si tende in generale ad essere cautelativi, preferendo versare un importo maggiore di imposte, anche se, in esito al bilancio definitivamente approvato, queste dovesse essere inferiori (in tal caso si presenterà una dichiarazione a favore, che genererà un ricavo per la differenza tra le imposte versate e quelle risultanti dalle integrativa).Ove non si intende superare in tal senso, vi sarà il rischio di dover presentare una dichiarazione integrativa "a sfavore", dovendo in tal modo procedere al ravvedimento operoso di una dichiarazione infedele (entro il 29/12/2014 la dichiarazione non sarà considerata infedele e si applicheranno comunque le sanzioni fisse di 21 per ciascun modello: Redditi, Iva, Irap).Dal punto di vista dell'intermediario, si ritiene opportuno comunicare l'obbligo della presentazione della dichiarazione, dovendo comunque attendere l'incarico da parte degli amministratori (i quali potrebbero preferire omettere la dichiarazione).La tardiva approvazione del bilancio non è esimente da responsabilità per l'adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 2482-bis e ter CC (perdite superiori a un terzo che lascia nel capitale sopra il minimo o che lo portano sotto il minimo).Non vi è alcuna responsabilità specifica del consulente, in tal senso (né civilistica, ne tantomeno tributaria).Cordiali saluti
Quesiti03/09/2014copertura perdita esercizioBuongiorno,si hanno dei dubbi su come gestire la seguente situazione creatasi per effetto di versamenti in "c/futuro aumento capitale" effettuati solo da alcuni soci di una srl.Alcuni soci di una srl ( non tutti i soci ) hanno effettuato versamenti in c/ futuro amumento capitale. Successivamente, tale aumento di capitale non si è concretizzato ma, anzi, la società potrebbe essere messa in liquidazione.Intanto la srl produce delle perdite.I soci, possono decidere di utilizzare i suddetti versamenti in c/futuro aumento capitale per coprire le perdite accumulateE' necessario un verbale di assemblea per regolarizzare l'utilizzo dei versamenti oppure si procede con lettera racomandata della società e conseguente risposta, sempre con raccomandata, da parte dei sociMa cosa più importante, visto le perdite conseguite, cosa è opportuno che facciano i soci che hanno effettuato i versamenti: a) rivalersi nei confronti dei soci che non hanno effettuato i versamenti prima dell'inizio della liquidazione; b) oppure richiedere a questi di effettuare i versamenti di loro competenza c) Non far nulla ed accollarsi le maggiori perdite.E' prevista una procedura per atto pubblico per la voce a) oppure b) Si ringrazia per la cortese attenzione.
Quesiti23/06/2014Termini verbale approvazione bilancio srlCon il presente quesito si chiedono chiarimenti in merito al tempo che può intercorrere tra la prima e la seconda convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio di una srl e, inoltre, sul differimento a 180gg per l'approvazione del bilancio.Ovvero, in sede di fissazione delle date comunicate per l'approvazione del bilancio, si può stabilire che la prima convocazione è per il 30/04/2014 e la seconda convocazione per il 30/05/2014 e cioè dopo 30 gg dalla prima convocazioneIn tal caso il bilancio andrà depositato entro il 30/06/2014.Il differimento del termine di 180 gg può trovare giustificazione nella tardiva disponibilità degli Studi di Settore visto chè tale software incide sul calcolo delle imposte correntiLa legge nulla ha disposto in merito successivamente alla riforma del Dlgs 6/2003.In assenza di un limite espresso, occorre esclusivamente adottare il buon senso, individuato, in generale, nel limite di 30 giorni (e non 31, come avverrebbe nel caso di convocazione nel medesimo giorno del mese di giugno rispetto alla convocazione effettuata a maggio) dalla precedente convocazione, così come era disposto per legge prima del 2004; allo stesso modo, la 2 convocazione non può intervenire nel medesimo giorno della 1 convocazione, anche se in un orario diverso (in tal modo si ritiene che venga tutelata la diligenza da parte degli amministratori nel proprio operato).In ogni caso il bilancio va depositato entro 30 giorni dall'espressa approvazione.Il differimento dell'approvazione nei 180 giorni non può trovare giustificazione nella tardiva approvazione degli studi di settore, nella considerazione che le imposte da indicare in bilancio possono essere solo stanziate sulla base di una stima obiettiva, a nulla rilevando se vi sia uno scostamento dovuto all'adeguamento agli studi di settore.Cordiali saluti