> > Buongiorno > Nel lontano 1988 un cliente ha venduto un immobile di civile abitazione al prezzo di 100.000.000. L'Ufficio del Registro ha notificato nei termini un accertamento per maggior valore di L. 20.000.000 (valore totale presunto 120.000.000) applicando l'INVIM al predetto nuovo valore. > > Il cliente nel luglio 1990 ha presentato ricorso alla CTP ed il 29 settembre 2000 (dopo 10 anni dal ricorso) la commissione tributaria ha respinto il ricorso. > Il cliente non ha interposto appello. > Nel gennaio del 2011 EquItalia ha notificato una cartella esattoriale di €. 5.332,80 relativa all'INVIM annotando nella cartella che il ruolo è stato reso esecutivo il 6 dicembre 2010. > Orbene sono a chiedere se, stante la attuale normativa in tema di riscossione, sia legittima la richiesta ad oltre 10 anni dalla sentenza della CTP oppure se si verta in tema si decadenza dell'azione dell'Ufficio e quindi il ruolo dovesse essere emesso entro 2 anni dalla definitività dell'accertamento. > Ho reperito una sentenza della Cassazione sez. V - n. 13333 del 10 Giugno 2009 che sembra riconoscere la decadenza dell'Ufficio proprio decorsi due anni dalla definitività dell'accertamento. > La sentenza considera definitivo l'accertamento nelle seguenti situazioni: in caso di non ricorso da parte del contribuente entro 60 gg dalla notifica oppure, in caso di ricorso, dal momento dell'acquiescenza alla sentenza (quindi al massimo dopo 1 anno e 46 giorni dalla medesima se non notificata). > Nel caso specifico la decorrenza dei due anni avrebbe dovuta essere dal novembre 2001. > È applicabile al caso specifico la predetta Cassazione? > Posso oppormi alla iscrizione a ruolo per sopravvenuta decadenza? > Grazie