Una società stipula un contratto di fornitura con un'Azienda Ospedaliera per la cessione di: - strumentazione per effettuare test - campioni biologici per la suddetta effettuazione (materiale di consumo). Riporto due clausole che ritengo significative, ai fini della comprensione del tipo di contratto, per ciò che interessa la fornitura dei campioni biologici. 1^ clausola La ditta aggiudicataria provvederà all'emissione di fatture: - … - per quanto concerne i campioni dovrà essere emessa fattura per il numero dei campioni eseguiti riscontrabili dai sistemi di rilevamento ed al prezzo unitario indicato nella Scheda d'Offerta. La cadenza di detta fatturazione non potrà essere inferiore al mese. 2^ clausola I quantitativi indicati, corrispondenti al presunto fabbisogno di anni uno, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo le quantità che in effetti gli saranno richieste, corrispondenti al normale fabbisogno, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d'obbligo stabilito dall'art. 11 della Legge 18 novembre 1923 n. 2440, senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. Quanto sopra premesso mi sembra si possa evincere che si tratti di un contratto di somministrazione. Quesiti inerenti il contratto di somministrazione: - destinatario nel DDT: Cedente o A.O.? - causale del trasporto nel DDT: va bene la dicitura “contratto di somministrazione� - Il passaggio di proprietà dei beni, ai fini delle imposte sui redditi, avviene: 1) in generale, al momento della spedizione o del ricevimento dei beni; 2) nel caso specifico al momento dell'utilizzo dei materiali e ciò comporterà al 31/12 di ogni anno l'esistenza di rimanenze. In alternativa potrebbe trattarsi di contratto di deposito (consignment stock) con tutto quello che ne consegue. Qual è la Vs. opinione?