Un’impresa edile, costituita negli anni 90, ha sempre liquidato l’iva trimestralmente ricorrendone i presupposti. Nell’esercizio 2010 ha superato i limiti previsti dalla legge per poter usufruire della liquidazione trimestrale dell’IVA e dal 01/01/2011 ha adottato la liquidazione mensile. Nel corso dell’esercizio 2012 i ricavi sono scesi nuovamente sotto il limite previsto dalla legge per l’obbligo di adozione della liquidazione mensile. Quesito Ai fini IVA: l’impresa in questione può nuovamente adottare a far data dal 01/01/2013 la liquidazione trimestrale dell’IVA? Oppure c’è un minimo di annualità in cui mantenere la liquidazione mensile una volta adottata?