Alla videoconferenza che avete tenuto il giorno 14.01.2015 sulla Legge di stabilità 2015, tra le nuove "ipotesi" di reverse charge ne è stata presa in considerazione una (riportata anche alla slide n.10) che riguarda il settore delle pulizie. In questa pag. viene indicato che la norma fa riferimento al settore edile e che quindi l'attività di pulizie oggetto del reverse charge sia quella di pulizia dei cantieri (sgombero,ecc. ) in sede di lavori e non la normale prestazione di pulizia di uffici, ecc.
La Vs. circolare n.15 del 21.01.2015, a pag. 5, invece, indica che il reverse charge per i servizi di pulizia trova applicazione anche per la pulizia di uffici, negozi,ecc.., non per i beni mobili e non per i non soggetti Iva.
Incongruenza?
Se fosse confermata la seconda ipotesi, significa che una impresa di pulizie debba fatturare ad un ufficio la pulizia dei pavimenti con reverse charge, ed invece la pulizia del mobilio (beni mobili) soggetto ad Iva?
Oppure?
Grazie.